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OSP - Osservatorio scolastico provinciale

Diritto dovere all'istruzione

Il diritto-dovere all’istruzione

L'emanazione del decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, stabilendo le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione, ha concretamente abolito la Legge n. 9/99 e ridefinito sia l'obbligo scolastico che l'obbligo formativo, istituito con l'articolo 68 della L. 144/99, sostituiti dal diritto dovere all'istruzione, che si configura, come recita il testo, in "un diritto soggettivo, garantito dalla Repubblica per 12 anni" mentre "il dovere è dovere sociale, così come definito dall'art. 4 comma 2 della Costituzione".
Il diritto-dovere inizia con il primo anno della scuola primaria, alla quale possono iscriversi i bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (quindi fino a 5 anni e mezzo di età), e termina dopo 12 anni di istruzione o al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale e comunque al compimento del diciottesimo anno.
Per i primi otto anni (durata del primo ciclo) l'unica offerta è quella scolastica, con i 5 anni della scuola primaria ed i 3 della scuola secondaria di primo grado. A conclusione del primo ciclo si sceglierà tra due sistemi: quello liceale gestito direttamente dallo Stato attraverso il Ministero o quello della formazione professionale regionale. La qualifica professionale necessaria per l'assolvimento del diritto-dovere può essere conseguita anche attraverso l'apprendistato, come previsto dal D.lgs 276/2003, ma in questo caso il ragazzo che finisce il primo ciclo a 14 anni, o prima se ha scelto di anticipare l'iscrizione alla scuola primaria, deve attendere di aver compiuto 15 anni per poter accedere al mondo del lavoro e quindi all'apprendistato.
All'istruzione dei figli possono provvedere anche i genitori, o chi ne fa le veci, dimostrando di averne la capacità sia tecnica che economica.
Al fine di monitorare l'intero sistema, l'articolo 3 del decreto istituisce presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, un'anagrafe nazionale degli studenti, mentre "le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già istituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati … e le "… informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti."
Ad attuare il diritto-dovere "concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonché i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato". Quindi anche le aziende divengono un soggetto che certifica l'assolvimento del diritto-dovere.
Sul piano dei controlli l’articolo 5 stabilisce che "responsabili dell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci". "Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti, … provvedono il comune ove hanno la residenza i giovani … il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti … la "provincia, attraverso i servizi per l'impiego … i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato". Le sanzioni per il mancato adempimento del diritto-dovere sono quelle già previste per il mancato assolvimento dell'obbligo scolastico.

Normativa di riferimento

Legge 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Legge 20 gennaio 1999, n. 9 Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

Articolo 68 Legge 17 maggio 1999, n. 144 Obbligo di frequenza di attività formative;

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

 | Provincia di Firenze - ultimo aggiornamento a cura dell'Osp: settembre 2005 |

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