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Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
(o D.lgs 297 del 1994) all’articolo 109 stabilisce che: “In
attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è
impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno
otto anni ed è obbligatoria e gratuita. La scuola elementare ha la durata
di anni cinque. La scuola media ha la durata di anni tre”. Mentre
all’articolo
110 recita: “ Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto
al quattordicesimo anno di età”.
Le leggi 9/99 e 144/99 hanno però introdotto l'innalzamento
dell'obbligo scolastico e l'obbligo formativo, quindi dall'anno 2000 gli
studenti che terminano la terza media devono frequentare almeno un anno di
una scuola media superiore. Ha senso quindi parlare di nuovo obbligo
scolastico in quanto il genitore è obbligato a mandare i propri figli a
scuola fino all'età di 15 anni. Dopo i 15 anni e fino ai 18 anni subentra
l’obbligo formativo.
Lo stesso testo unico all’articolo 111 precisa che: “All'obbligo
scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o
le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio
riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del
presente testo unico. L’articolo 112 prescrive che: “Ha adempiuto
all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza
della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo
se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere
osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico”. Mentre
l’articolo 113 prescrive che:”Rispondono
dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a
qualsiasi titolo ne faccia le veci”.
L’Articolo 114 disciplina le competenze in merito alla vigilanza
sull'adempimento dell'obbligo scolastico e precisamente:”
1.
Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura
delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per
ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione
del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
2.
Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i
registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi
siano gli inadempienti.
3.
L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità
scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.
4.
Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce
la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla
legge.
5.
Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o
non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi,
l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro
una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo
331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso
di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da
costituire elusione dell'obbligo scolastico”.
Compete quindi al Sindaco del comune di residenza
vigilare sull’assolvimento dell’obbligo scolastico. Risulta però
molto difficile per il singolo comune riuscire a tenere sotto controllo
l’assolvimento dell’obbligo, non avendo un filo diretto e continuo con
le scuole poste talvolta in comuni diversi da quello di residenza, oppure
nel caso di istituzioni scolastiche non pubbliche. L’Osservatorio
scolastico di Firenze, sulla base del protocollo d’intesa siglato con
tutti i comuni della Provincia di Firenze, ha tra i propri scopi quello di
collaborare con i comuni al fine di riuscire a monitorare l’assolvimento
dell’obbligo scolastico, incrociando i propri dati con quelli dei
cittadini delle fasce d’età interessate, in maniera da riuscire ad
avere un quadro il più ampio e il più preciso possibile sul fenomeno
dell’evasione, della dispersione e dell’abbandono scolastici.
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