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OSP - Osservatorio scolastico provinciale

Obbligo Scolastico
 

OBBLIGO SCOLASTICO

Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (o D.lgs 297 del 1994) all’articolo 109 stabilisce che: “In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita. La scuola elementare ha la durata di anni cinque. La scuola media ha la durata di anni tre”. Mentre all’articolo 110 recita: “ Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età”.

Le leggi 9/99 e 144/99 hanno però introdotto l'innalzamento dell'obbligo scolastico e l'obbligo formativo, quindi dall'anno 2000 gli studenti che terminano la terza media devono frequentare almeno un anno di una scuola media superiore. Ha senso quindi parlare di nuovo obbligo scolastico in quanto il genitore è obbligato a mandare i propri figli a scuola fino all'età di 15 anni. Dopo i 15 anni e fino ai 18 anni subentra l’obbligo formativo.

Lo stesso testo unico all’articolo 111 precisa che: “All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico. L’articolo 112 prescrive che: “Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico”. Mentre l’articolo 113 prescrive che:”Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci”.

L’Articolo 114 disciplina le competenze in merito alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico e precisamente:”

1.    Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

2.    Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.

3.    L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.

4.    Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.

5.    Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico”.

Compete quindi al Sindaco del comune di residenza vigilare sull’assolvimento dell’obbligo scolastico. Risulta però molto difficile per il singolo comune riuscire a tenere sotto controllo l’assolvimento dell’obbligo, non avendo un filo diretto e continuo con le scuole poste talvolta in comuni diversi da quello di residenza, oppure nel caso di istituzioni scolastiche non pubbliche. L’Osservatorio scolastico di Firenze, sulla base del protocollo d’intesa siglato con tutti i comuni della Provincia di Firenze, ha tra i propri scopi quello di collaborare con i comuni al fine di riuscire a monitorare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, incrociando i propri dati con quelli dei cittadini delle fasce d’età interessate, in maniera da riuscire ad avere un quadro il più ampio e il più preciso possibile sul fenomeno dell’evasione, della dispersione e dell’abbandono scolastici.

 

Normativa di riferimento
 
Legge 20 gennaio 1999, n. 9 (file doc 36 KB). Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Il Decreto Ministeriale 9 agosto 1999, n. 323
(file doc 66 KB). Regolamento recante norme per l'attuazione dell’articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9
contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione;
Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489
(file doc 60 KB). Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico;
Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (file htm 32 KB). Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 
 | Provincia di Firenze - ultimo aggiornamento: ottobre 2004 |

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